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Imu: esenzione sulla seconda casa
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In vista della prossima scadenza del 16 dicembre per il conguaglio IMU, occorre tenere presente la pronuncia della Corte Costituzionale con cui si cancella l’Imu sulla seconda casa in un Comune diverso se è “la residenza e la dimora di uno dei coniugi”.
Infatti, con la sentenza 209 del 13/10/2022, la Corte Costituzionale ha chiuso definitivamente la questione relativa alle doppie abitazioni dei coniugi, affermando che, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esonero spetta sempre al possessore dell’immobile che vi risieda e vi dimori abitualmente, altrimenti sarebbero discriminate le coppie sposate o unite civilmente rispetto ai conviventi di fatto.
Con questa sentenza, cambia la definizione di abitazione principale sia della vecchia che della nuova Imu (Dl 201/2011, legge 160/2019) e viene soppressa la recente disposizione introdotta con il Dl 146/2021 (che consentiva di scegliere una delle due abitazioni da esonerare. La Consulta riscrive la definizione di abitazione principale, come ‘immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente’.
La previsione di esonero, allargata con la sentenza 209/2022, non può comunque essere applicata alle cosiddette ‘seconde case’ o case di vacanza perché non è sufficiente la residenza anagrafica ma occorre anche il requisito della dimora abituale.
Dimora abituale, dimostrabile per esempio con i consumi dei servizi a rete e quindi con le bollette di luce, acqua e gas; ma ci possono essere anche altri elementi presuntivi che il Comune potrebbe prendere in considerazione per stabilire l’effettiva dimora abituale, come il luogo di lavoro o anche il medico curante e altro ancora. Quindi, se si tratta di una residenza limitata ad alcuni periodi dell’anno, il contribuente non potrà usufruire dell’esonero dall’imposta ma dovrà pagare l’Imu come seconda casa.
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